Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 3


DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «unione registrata»: il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione;
b) «effetti patrimoniali di un'unione registrata»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento;
c) «convenzione tra partner»: qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata;
d) «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
e) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
f) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
g) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
h) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.
2. Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;
b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

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