Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 39


Gli stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili. Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli articoli 7 e 10. Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 8 siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalità di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 8 lettera c).
Gli stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell'articolo 6 o, eventualmente, a norma dell'articolo 10, dei documenti di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale.
Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo.
Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11 siano comunicate all'uffico delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo 1.
Gli stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 10 in materia di pubblicità e di violazione delle disposizioni dell'articolo 25.

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