Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 79


abrogato
[1. La raccolta delle domande, quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico.
2. Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, nonché copia delle domande e dei relativi documenti.
3. Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.
(Così sostituito dall'art. 69, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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