Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 51


abrogato
[1. Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (Comma così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
2. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto del medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
3. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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