Regio Decreto del 1942 numero 318 art. 3


Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi
ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono
fondazioni (art. 14 cod. civ. ) o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti
da istituire (artt. 600 e 786 cod. civ.) (vedi art. 1 legge 22 giugno 2000, n. 192), è obbligato a farne denunzia al
prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il
testo letterale concernente la liberalità, l'indicazione degli eredi
e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi
stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per
l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia
nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità,
la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale
provvede con decreto in camera di consiglio.

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