Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 94


EFFETTI DELLA DOMANDA
1. La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
(Articolo così sostituito dall'art. 79, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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