Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 83-bis


CLAUSOLA ARBITRALE
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
(Articolo aggiunto dall'art. 69, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 83-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti