Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 63


COOBBLIGATO O FIDEIUSSORE DEL FALLITO CON DIRITTO DI GARANZIA
1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

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