Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 61


CREDITORE DI PIÙ COOBBLIGATI SOLIDALI
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

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