Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 235


OMESSA TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI PROTESTI CAMBIARI
1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
(Così sostituito dall'art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 235"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti