Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 220


DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI E ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO
1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 220"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti