Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 192


RELAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
[1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.
2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
3. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente].
(Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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