Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 158


abrogato DOMANDE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI
[1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito].
(Articolo abrogato dall'art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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