Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 145


abrogato CONDANNE PENALI CHE OSTANO ALLA RIABILITAZIONE
[1. In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
2. Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento].
(Articolo abrogato dall'art. 129, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 145"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti