Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 139


PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RIAPERTURA
1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.
(Articolo così sostituito dall'art. 126, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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