Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 113-bis


SCIOGLIMENTO DELLE AMMISSIONI CON RISERVA
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
(Articolo aggiunto dall'art. 103, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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