Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 108-ter


MODALITÀ DELLA VENDITA DI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO; SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI; SUI MARCHI
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
(Articolo aggiunto dall'art. 96, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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