Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 108-bis


abrogato MODALITÀ DELLA VENDITA DI NAVI, GALLEGGIANTI ED AEROMOBILI
[1. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili].
(Articolo aggiunto dall'art. 96, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi abrogato dal comma 8 dell'art. 7, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto)

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