Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 36


In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689). La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato art. 9.
Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689) (Articolo così sostituito dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).

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