Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 23


Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.
Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

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