Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 84


(comma abrogato)
Per le copie il notaro non può servirsi della stampa o di altri mezzi meccanici, se la impressione dei caratteri non sia fatta con inchiostri indelebili, e salvo sempre il disposto dell'articolo 1336 del Codice civile.
E' vietato al notaro di asportare dall'ufficio gli originali, anche per fame eseguire copie con i mezzi suddetti.

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