Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 64


Qualora il notaro od i suoi eredi non adempiano all'obbligo di cui all'art. 40 della legge, il pretore, sull'istanza del presidente del Consiglio notarile, procede al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo al detto presidente.
Il notaro sospeso, inabilitato, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, deve depositare il sigillo, ancorchèé il Consiglio notarile abbia disposto a norma dell'art. 43 della legge che egli continui a conservare gli atti, i repertori e i registri.
Il presidente del Consiglio notarile deve curare che sia eseguito il deposito del sigillo del notaro nell'archivio e le spese relative vanno a carico del notaro o dei suoi eredi.
Gli atti ed i repertori del notaro inabilitato di diritto in seguito a mandato di cattura sono affidati alla custodia di un altro notaro esercente, designato dal presidente del Consiglio notarile; ed il sigillo dev'essere depositato d'ufficio nell'archivio notarile.
Cessata la sospensione, l'inabilitazione o l'interdizione, il sigillo è restituito al notaro insieme con gli atti, i repertori ed i registri che fossero stati consegnati ad altro notaro.

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