Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 45


TITOLO II
Dei notari
CAPO II
Dell'esercizio delle funzioni notarili
SEZIONE III
Assistenza del notaro all'ufficio notarile

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i presidenti dei Consigli notarili debbono spedire al presidente della rispettiva Corte o sezione di Corte d'appello il parere di cui all'art. 26 della legge; e nel mese successivo, i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notaro è obbligato ad assistere personalmente allo studio.
All'uopo i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono principalmente tener conto per ogni sede della popolazione, della quantità degli affari, del reddito annuo desunto a norma dell'art. 5 del presente regolamento, del numero dei notari assegnativi, dei mezzi di comunicazione e delle abitudini locali.
Il decreto del presidente della Corte o sezione di Corte di appello deve essere comunicato ai presidenti dei rispettivi Consigli notarili, e da costoro ai notari del distretto.
Tale decreto può essere modificato, per motivi di pubblico servizio, ad istanza del notaro o della rappresentanza comunale.

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