Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 42


Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari può essere eseguita senza che il richiedente abbia dimostrato di avere pagata la tassa stabilita dall'art. 30 della tariffa annessa alla legge notarile e nei casi di prima nomina, anche quella di cui al n. 30 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni governative, mediante presentazione delle quietanze del tesoriere del Consiglio notarile e del ricevitore del registro.
Il notaro, che abbia cessato definitivamente dall'esercizio delle sue funzioni, deve, in caso di riassunzione di esse, sottostare nuovamente al pagamento delle tasse su indicate. Le autorizzazioni al temporaneo esercizio delle funzioni notarili, di cui all'art. 6 della legge, non vanno soggette al pagamento di alcuna tassa.
Allorchè il presidente del Consiglio notarile non creda di ordinare la richiesta iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, convocherà entro breve termine il Consiglio per deliberare. La deliberazione del Consiglio, che rigetti la domanda di iscrizione, deve essere motivata.

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