Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 35


Quando a seguito dell'ultimo censimento dei Comuni del Regno risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell'ufficio notarile, in modo che la cauzione divenga insufficiente, questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell'art. 20 della legge.
Se dallo stesso censimento risulti diminuita la popolazione residente o legale, per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante, il notaro può domandarne la riduzione, osservando il disposto dell'art. 42 della legge.
Nel caso in cui il notaro sostituisca un modo di cauzione ad un altro, il Tribunale, riconosciuta la idoneità della nuova cauzione, con lo stesso provvedimento ordina senz'altro lo svincolo della precedente.
Alle domande di svincolo della cauzione deve allegarsi, a cura degli interessati, un certificato del conservatore dell'archivio notarile, da cui risulti che gli atti del notaro furono sottoposti alla ispezione e verifica prescritta dall'art. 108 della legge, e furono completati e regolarizzati quelli riscontrati incompleti od irregolari a norma dell'art. 149 del presente regolamento, indicando specificatamente le irregolarità che furono riscontrate insanabili.

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