Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 34


Se la cauzione sia offerta in denaro, la somma deve essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti. In tal caso, come pure nell'altro in cui la cauzione sia offerta in rendita del Debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, il notaro deve presentare la polizza, il certificato d'iscrizione della rendita, o i titoli con le annotazioni del vincolo cauzionale; ed insieme il listino ufficiale di una delle Borse del Regno del giorno in cui la rendita o i titoli vennero presentati per l'apposizione del vincolo.
Se la cauzione sia invece offerta con ipoteca sopra beni immobili, dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la idoneità, l'ipoteca verrà costituita mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaro, coll'intervento del presidente del Consiglio notarile.
Il notaro deve all'uopo presentare alla segreteria del Consiglio in originale o in copia autentica, il provvedimento del Tribunale che riconobbe l'idoneità dell'offerta cauzione ipotecaria insieme con tutti i documenti. Quelli comprovanti l'idoneità della cauzione in beni immobili saranno poi riconsegnati alla cancelleria del Tribunale; e vi sarà unita per cura del notaro una copia autentica dell'atto di costituzione ipotecaria ed un certificato del conservatore delle ipoteche, dal quale risulti che non venne successivamente iscritta alcun'altra ipoteca.

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