Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 291


La infermità o debolezza di mente degli impiegati di archivio prevista dall'art. 177 della legge, deve essere accertata per mezzo di visita eseguita da uno o più medici all'uopo delegati dal Ministero di grazia e giustizia.
La inettitudine ad adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio e l'abituale negligenza nell'adempimento dei medesimi debbono risultare da apposite relazioni del capo dell'archivio, o del procuratore del Re [1] o del procuratore generale.
Le risultanze delle perizie mediche e delle relazioni informative sono comunicate per iscritto agli interessati o a chi ne abbia la legale rappresentanza, con invito a presentare nel termine di giorni 30 le osservazioni o giustificazioni che credano.
La Commissione di cui all'art. 98 della legge, esaminate le perizie, le relazioni informative e le osservazioni o giustificazioni degli interessati, concreta le proprie proposte.
Nel caso che la proposta sia per l'esonero dal servizio, ne dà per iscritto comunicazione all'impiegato, od a chi ne abbia la legale rappresentanza, con invito a presentare, ove lo creda, nel termine di dieci giorni le contro deduzioni: deve anche sentire personalmente l'impiegato od il rappresentante, quando essi lo richiedano. Dopo di che emette il parere da presentare al Ministro di grazia e giustizia.

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