Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 268


Il ricorso col quale l'incolpato impugna il provvedimento deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 149 , capoverso, della legge.
Il presidente del Tribunale, dopo aver richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi al giudizio, ordina con suo decreto la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e nomina un giudice per riferirne al Tribunale in Camera di Consiglio nel giorno stabilito col decreto stesso.

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