Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 153


Gli atti originali e i repertori debbono essere custoditi in locali diversi da quelli ove sono custodite le copie e, possibilmente, anche in una sala o in un piano diversi dell'edifizio dell'archivio.
I volumi degli atti notarili si dispongono con ordine cronologico, notaro per notaro; e portano sul dorso un'etichetta indicante il numero d'ordine del volume, il nome del notaro e la serie degli anni cui si riferiscono gli atti che ogni volume contiene.
Si osserva altrettanto riguardo ai repertori; i volumi dei repertori, degli atti tra vivi vanno collocati di seguito alla serie dei volumi degli atti di ogni notaro.
I fascicoli distinti dei testamenti e i repertori degli atti di ultima volontà, le copie dei testamenti, di cui all'art. 66 della legge, l'elenco prescritto dall'art. 151 del presente regolamento e l'indice prescritto dall'art. 72 del regolamento stesso per tutti gli atti di ultima volontà sono custoditi in distinti scompartimenti di apposito armadio, di cui il capo dell'archivio tiene la chiave.
Ogni scompartimento ha un'etichetta con l'indicazione del nome del notaro che ha ricevuti i testamenti che vi sono conservati.
I testamenti pubblici, dopo la morte del testatore e l'avvenuta richiesta degli interessati, e gli altri, dopo la loro apertura e pubblicazione, sono riuniti e poi rilegati, notaro per notaro, in volume separato, da collocarsi di seguito agli altri volumi di atti del notaro rispettivo. Il numero progressivo di ogni testamento e l'ordine cronologico, con il quale esso deve essere collocato nel volume, sono quelli stabiliti dall'articolo 61 della legge. In luogo del testamento tolto si colloca nel fascicolo una scheda indicante la causa della rimozione, la data dell'atto relativo ed il numero sotto il quale il medesimo fu iscritto nel repertorio dell'archivio.
I sigilli notarili depositati in archivio, appena resi inservibili, giusta le disposizioni degli artt. 23 e 40 della legge e 37 del presente regolamento, sono disposti in ordine cronologico in apposito armadio o medagliere, e muniti di un'etichetta, nella quale debbono essere indicati il cognome e nome del notaro, il motivo e la data del deposito.
La chiave dell'armadio è custodita personalmente dal conservatore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 153"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti