Rapporto tra stipulante e terzo, imposta di registro
Fermo restando l’applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro (artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986), se il rapporto sottostante il contratto a favore del terzo è oneroso e intercorre tra soggetti privati (stipulante e terzo), l’operazione è soggetta all’imposta dovuta in ragione delle attribuzioni patrimoniali previste.
Invece, con riguardo al principale contratto a favore del terzo, il terzo non è obbligato a registrare il contratto e a pagare il relativo tributo.
Per l’accettazione ed il rifiuto del terzo si rimanda alla voce relativa all'imposta di registro nel
rapporto tra promittente e stipulante.
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