Rapporto tra stipulante e terzo, imposta di registro



Fermo restando l’applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro (artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986), se il rapporto sottostante il contratto a favore del terzo è oneroso e intercorre tra soggetti privati (stipulante e terzo), l’operazione è soggetta all’imposta dovuta in ragione delle attribuzioni patrimoniali previste.

Invece, con riguardo al principale contratto a favore del terzo, il terzo non è obbligato a registrare il contratto e a pagare il relativo tributo.

Per l’accettazione ed il rifiuto del terzo si rimanda alla voce relativa all'imposta di registro nel rapporto tra promittente e stipulante.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rapporto tra stipulante e terzo, imposta di registro"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti