Quesito n. 194-2011/I, Esclusione del socio moroso da società consortile a RL


Si pone il seguente quesito:

“Una società consortile a responsabilità limitata ha dei consorziati non in regola con il versamento dei decimi, nonché con il pagamento dei contributi consortili. E’ stata spedita una raccomandata a/r del seguente tenore: “Vi ricordo che non siete ancora in regola con il versamento delle quote e nemmeno con il pagamento dei contributi consortili pertanto sarà intenzione di questo consorzio provvedere alla vendita coattiva delle Vostre quote.”.

Lo statuto prevede la seguente disciplina per l’esclusione:
“Art. 9 – L’assemblea decide l’esclusione di un socio con deliberazione a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale quando:
… b) il socio sia insolvente nei confronti della società ovvero suoi fornitori; …
Le deliberazioni relative all’esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione.
L’esclusione diventa efficace dal decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione al consorziato.
In caso di esclusione la quota di partecipazione del socio escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci.”

Si chiede, non essendo prevista la vendita coattiva della quota nello statuto del consorzio, se tale vendita sia attuabile”.

Nel caso in esame, si pone la questione se al fine di escludere il socio moroso si possa ricorrere all’istituto della vendita della quota sociale, espressamente disciplinata per le s.r.l. dall’art. 2466 c.c., in alternativa all’accrescimento della quota del consorziato escluso, espressamente prevista per i consorzi dall’art. 2609 c.c. e puntualmente disciplinata nello statuto.

Il problema involge, in senso più ampio, la sovrapponibilità della forma societaria con lo scopo consortile e la possibilità di integrare le regole consortili con quelle societarie.

La questione del rapporto, sul piano della disciplina, tra forma societaria e scopo consortile non risulta, ancora a tutt’oggi del tutto risolta:
  • se l’opinione maggioritaria è nel senso che debba prevalentemente applicarsi la disciplina societaria e, quindi, in particolare, quella del tipo societario adottato (CUSA, Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina, in corso di pubblicazione in Riv. dir. civ. e destinato agli Scritti in onore di Giuseppe Zanarone, secondo il quale, “i paciscenti, nel momento in cui hanno optato per lo strumento societario al fine di perseguire la causa consortile, hanno inteso privilegiare la disciplina del tipo societario prescelto su quella del contratto di consorzio; di conseguenza, nel silenzio dell’atto costitutivo, è la disciplina societaria a prevalere su quella consortile, dovendosi ritenere la prima implicitamente richiamata dagli stessi paciscenti. Dunque, in assenza di un’apposita clausola statutaria, è precluso a qualsiasi interprete di integrare l’atto costitutivo mediante una regola desunta dalla disciplina consortile”; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 1, Torino 2006, 274 e ss.; SARALE, La posizione della Cassazione sulla disciplina delle società consortili: i limiti della rilevanza causale sulla forma societaria, in Giur. Comm. 2005, II, 396 e ss.; CASALE, Le società consortili tra diritto comune, diritto speciale e salutari ripensamenti della Cassazione, in La nuova giurisprudenza commentata, 2005, II, 363; BRESSAN, Le modalità di rimborso del socio receduto da società consortile, in Giur. Comm. 1999, II, 33 e ss.; CALIFANO, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e le società consortili, Milano 1999, 173 e ss.; VOLPE PUTZOLU, Le società consortili, in Tratt. Colombo-Portale, Torino, 1998, 281; PROPERSI - ROSSI, I consorzi, Milano 1992, 59; MARASÀ, Consorzi e società consortili, Torino 1990, 121 e ss.; MOSCO, I consorzi fra imprenditori, in Tratt. Cicu - Messineo, 1985, Milano 1988, 300 e ss.; BORGIOLI, Consorzi e società consortili, Milano 1985,156 e ss.; SPOLIDORO, Le società consortili, Milano 1984, 147; DI RIENZO, Gli effetti della riforma sulla disciplina delle società consortili, in Riv. soc., 2006, 215. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113);
  • non mancano, tuttavia, pronunce giurisprudenziali diversamente orientate: secondo Cass., 4 gennaio 2001, n. 77, in Giur. it., 2001, 1182, alle società utilizzate in funzione consortile restano applicabili le disposizioni sui consorzi, in particolare le disposizioni degli artt. 2603, 2609 e 2610 c.c., con riguardo allo scioglimento del vincolo consortile (in precedenza, v. anche Cass., 4 novembre 1982, n. 5787, in Giur. comm., 1984, II, 568).

Alcuni autori mettono in relazione la regola dell’accrescimento contenuta nell’art. 2609 c.c. con l’art. 2614 c.c., che sancisce la regola di indivisibilità del fondo comune, argomentando così l’inesistenza di un diritto alla liquidazione della quota del consorziato escluso o recedente, nel senso di diritto al controvalore in denaro della propria partecipazione al patrimonio consortile o almeno alla ripetizione di quanto apportato al consorzio (MOSCO, I consorzi tra imprenditori, cit., 213; GUGLIELMETTI, La concorrenza e in consorzi, in Tratt. Vassalli, Torino, 1970, 370; FERRI, Consorzio. Teoria generale e consorzi industriali, in Enc. Dir., Milano 1961, IX; SARALE, Consorzi e società consortili, in Cottino – Weigmann – Sarale, Società di persone e consorzi, Padova, 2004, 519. Altri autori, tuttavia, limitano siffatta conseguenza ai soli consorzi di contingentamento e non anche a quelli di coordinamento (ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 125; FRANCESCHELLI, Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Comm. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1992, 150; BORGIOLI, Consorzi e società consortili, cit., 462; MARASÀ, Consorzi e società consortili, cit., 70).

Tuttavia, la questione viene risolta dalla dottrina più recente con un contemperamento fra regola consortile e regola societaria, riconoscendosi al socio escluso o receduto il diritto alla liquidazione della propria quota al valore nominale (sul punto, si rinvia a C. CACCAVALE, La liquidazione della partecipazione del socio receduto nelle società consortili, in corso di pubblicazione).

Ed in tal senso si è espresso, recentemente, l'Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, con l’Orientamento in tema di Liquidazione delle azioni e diritto di opzione in caso di recesso del socio di società consortile per azioni (in CNN Notizie dell’11 marzo 2011), muovendo dalla considerazione per cui le società consortili sono caratterizzate da una causa “diversa” rispetto a quella tipicamente societaria (lucrativa - vantaggi patrimoniali “immediati”), poiché il loro scopo-fine consiste nell’erogazione di servizi o nella produzione di beni tendenzialmente destinati agli imprenditori soci, e non a terzi (vantaggi patrimoniali “mediati”).

Tali considerazioni dimostrano come, in caso di scioglimento del vincolo contrattuale nei confronti del singolo socio di società consortili, la disciplina dei consorzi sia suscettibile di essere integrata da quella societaria in considerazione della rilevanza delle regole organizzative proprie delle società.

Appare, dunque, possibile ricorrere all’istituto della vendita coattiva della partecipazione del socio moroso, quale modalità di attuazione dell’esclusione dello stesso, in quanto espressamente disciplinata per le s.r.l. dall’art. 2466 c.c. e non in contrasto con le regole proprie dei consorzi.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

Documenti collegati

Alienazione delle quote del socio moroso

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