Pubblicità della rinunzia all'eredità



La rinunzia all'eredità (art.519 cod.civ. ) deve essere inserita, ai sensi dell'art.52 disp. att. cod.civ. nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione siasi aperta la successione (precisamente nella parte seconda del detto registro) nota1. L'effettuazione della formalità pubblicitaria vale a rendere opponibile la rinunzia ai terzi (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 10908/2019).

Prescindendo dall'inserzione nello speciale registro viene per lo più escluso che la rinunzia all'eredità sia soggetta a trascrizione nota2. Al riguardo occorre considerare, alla luce della regola della nominatività degli atti da trascrivere, la disposizione di cui all'art. 2643, n.5, cod.civ. , ai sensi della quale occorre siano resi pubblici, col mezzo della trascrizione, gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti, i quali fanno tutti riferimento al trasferimento della proprietà o alla costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali afferenti a beni immobili. Detti effetti invero sono estranei alla rinunzia all'eredità, la quale ha per oggetto unicamente la delazione ereditaria. Poco importa se nell'asse siano compresi diritti reali immobiliari: l'effetto dismissivo che in relazione ad essi si produce per il tramite della rinunzia all'eredità è soltanto mediato.

Rimane da mettere a fuoco la dinamica proposta dall'art.2662 cod.civ. , ai sensi del cui I comma in tutti i casi in cui l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (o alla morte di uno dei chiamati), colui che domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota di trascrizione. Ciò si collega a quanto precedentemente detto in merito agli effetti della rinunzia. Ipotizziamo che Tizio, chiamato all'eredità, vi rinunzi. Caio, chiamato in subordine invece la acquisisce in forza di un formale atto di accettazione (art.475 cod.civ. 475 ). Ai fini di correttamente operare la trascrizione dell'accettazione occorrerà corredare la relativa nota della menzione della precedente rinunzia, presentando copia autentica della stessa (o altra idonea certificazione che la rifletta) nota3.

Note

nota1

Si discute degli effetti ricollegati a questa pubblicità e di quelli relativi alla sua mancanza. Per alcuni (Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.315 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.126) detta pubblicità avrebbe natura costitutiva. Il difetto di essa determinerebbe la nullità della rinunzia per difetto di forma. Prevale tuttavia l'opinione secondo la quale l'unica conseguenza prodotta dalla mancanza di siffatta pubblicità sarebbe l'inopponibilità della rinunzia nei confronti dei terzi (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.446; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.430).
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nota2

E' pressochè unanime l'esclusione della trascrizione dell'atto di rinunzia, rilevandosi come essa non sortisca alcun effetto dismissivo relativamente a diritti immobiliari: cfr. Ferri, Successioni in generale. Artt.456-511, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.88 e Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.333 e Prestipino, op.cit., p.435.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.224.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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