La pubblicazione è l’atto con cui il testamento acquista la sua efficacia di “regolamento della successione”. Se si tratta di un testamento pubblico, esso verrà “trasferito”, mediante un apposito verbale, dal Repertorio degli Atti di Ultima Volontà al Repertorio degli Atti tra Vivi del notaio che lo ha redatto.
Se si tratta di un testamento olografo, si redigerà un verbale di pubblicazione, alla presenza di testimoni, con il quale il testamento acquisirà la “ufficialità” necessaria affinché valga nei confronti di tutti (come si diceva, è un atto non recettizio).
Dell’avvenuta pubblicazione si dà notizia anche nel Registro Generale dei Testamenti.
Il notaio che procede alla pubblicazione deve darne notizia a tutti di successori indicati nel testamento di cui conosca l’identità e il domicilio. Il notaio ha l’obbligo, se gli viene chiesto, di rilasciare copie del testamento pubblicato.
Esistono altre forme di testamento, c.d. “speciali”, che vengono disciplinate dal codice civile in relazione ad alcune ipotesi particolari: è il caso ad esempio del testamento ricevuto (in veste di pubblico ufficiale) dal comandante dell’aereo o della nave. Si tratta di casi molto rari, sui quali appare superfluo soffermarsi.
Documenti collegati
Pubblicazione del testamento olografoPubblicazione del testamento segretoPassaggio del testamento pubblico negli atti tra vivi, richiesta di registrazione del relativo verbalePrassi collegate
- Quesito n. 221-2014/A, Australia (Victoria) – Successioni: pubblicazione del testamento e grant of probate
- Focus 1/2014, Pubblicazione e conservazione dei testamenti