Presupposti dell'accrescimento nella successione testamentaria



L'art. 674 cod.civ. indica i tre presupposti necessari perché possa operare l'accrescimento:

a) istituzione in uno stesso testamento (coniunctio verbis); b) istituzione in parti uguali ( coniunctio re);
c) mancato acquisto da parte di un coerede .

Sub a): non può reputarsi operativo l'accrescimento quando Tizio, senza nulla chiarire né specificare, mediante un testamento datato 1 gennaio 1980 istituisca erede Primo in ragione della quota di un terzo indi, con ulteriore negozio testamentario in data 1 gennaio 1990, nomini erede Secondo quanto ad un terzo e infine, con testamento 1 gennaio 2000 istituisca erede Terzo per pari quota. Le ipotesi sono tre: o ciascun testamento revoca quello precedente ed allora Terzo sarà erede per un terzo, devolvendosi il residuo secondo le regole proprie della successione ab intestato, oppure nei testamenti successivi viene specificato che ciascuna attribuzione viene effettuata mantenendo ferma (o ferme) quelle precedenti. In quest'ultimo caso l'accrescimento opera poiché, nella misura in cui il richiamo viene effettuato, si può dire che sussista il requisito dell'unicità del testamento, da intendersi come una sola scheda testamentaria che richiama la pluralità delle attribuzioni nota1. L'ultima ipotesi non riguarda il tema in esame, riferendosene per completezza: è possibile cioè che, pur non dandosi accrescimento, le disposizioni non siano tra loro reputate incompatibili, di modo che operino tutte, escludendosi soltanto una revoca implicita. Anche qui il venir meno della delazione a favore di uno dei nominati eredi conduce, in relazione a tale parte, all'apertura della successione legittima.

Sub b): il requisito della coniunctio re può dirsi sussistente tanto nel caso in cui il testatore nomini i propri eredi senza determinazione di quote (nomino miei eredi Primo, Secondo e Terzo), quanto nell'ipotesi in cui questa istituzione intervenga espressamente in parti eguali (nomino miei eredi Primo, Secondo e Terzo per una quota pari ad un terzo ciascuno) nota2 .

Sub c): occorre che uno dei coeredi non possa o non voglia accettare il lascito testamentario. Le cause di questa impossibilità o di questa contraria volontà possono variare. Si pensi alla premorienza (alla quale sono equiparabili le situazioni che seguono alla dichiarazione di morte presunta, ovvero dell'assenza) al mancato riconoscimento entro il termine stabilito dell'ente non lucrativo privo di personalità giuridica (ipotesi ormai non più attuale, data l'abrogazione degli artt. 600 , 786 cod.civ. che ha reso irrilevante la distinzione tra enti profit ed enti non profit ai sensi dell'art. 5, II comma della Legge 266/91), ovvero alla mancata nascita del nascituro. Si pensi anche all'indegnità, alla rinunzia, alla prescrizione del diritto di accettare, ovvero alla decadenza relativa a quest'ultimo, al verificarsi dell'evento dedotto sotto condizione risolutiva ovvero, inversamente, alla mancata verificazione di quello dedotto, sotto condizione sospensiva nota3 .

Note

nota1

Gangi, La successione testamentaria, Milano, 1952, p.452. Contra Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.568, per il quale non si può comunque parlare di stesso testamento.
top1

nota2

Terzi, Accrescimento, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I. Padova, 1994, p.1180.
top2

nota3

Cfr. Tatarano, voce Accrescimento, in Enc. giur. Treccani, vol. I, p. 2.
top3

Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • TATARANO, Accrescimento, Enc.giur.Treccani
  • TERZI, Accrescimento, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Presupposti dell'accrescimento nella successione testamentaria"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti