Poteri e tutela del chiamato all'eredità
Il chiamato all'eredità vanta una serie di poteri giuridici, tra i quali spicca la titolarità delle azioni possessorie e la possibilità di compiere una serie di atti di vigilanza e di conservazione che giungono fino al compimento di un'attività riconducibile alla straordinaria amministrazione (
art.460 cod.civ. ). L'indagine che segue si farà carico di mettere a fuoco questi aspetti ed altri ancora, quali le condizioni alla cui stregua il chiamato è legittimato passivamente in ordine alle azioni promosse nei confronti dell'eredità (
art.486 cod.civ. ), l'eventuale sussistenza di obblighi a carico del medesimo, il di lui diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per il compimento dell'attività oggettivamente utile per gli eredi quando abbia fatto successivamente rinunzia all'eredità (
art.461 cod.civ. ). Infine si dirà del divieto di attivazione del chiamato di cui all'ultimo comma dell'art.
460 cod.civ. .
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