Tribunale di Milano, sez. VIII, n. 12442/2007. Rendiconto annuale degli amministratori nelle società di persone.
Nelle società di persone, non vi è alcun onere di redigere i bilanci e di farli approvare dai soci, vigendo esclusivamente il diritto dei soci non amministratori al rendiconto, da parte del socio amministratore, nonche´ di ispezione documentale ai sensi degli artt. 2315, 2293 e 2261 c.c.