Cass. Civ., sez. I, n. 948/2005. Prova dell'esistenza del rapporto giuridico da cui discende l'obbligazione del promittente da parte del mero possessore ai assegno bancario privo di efficacia cartolare

Il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare per effetto del suo avvenuto ammortamento, che non sia né prenditore né giratario dello stesso, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, avvalendosi - allo scopo - del suddetto titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata fatta. Da ciò consegue che egli non è esonerato dalla prova dell'esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l'obbligazione del promittente, non essendo riconducibile al semplice dato del possesso del titolo all'ordine univoco significato ai fini della legittimazione, poiché non è possibile escludere che il titolo di credito sia stato acquisito abusivamente.

Commento

La decisione della S.C. appre del tutto condivisibile. Ciò a prescindere dalla considerazione relativa alla situazione di buona o di mala fede del mero possessore del titolo, dovendosi comunque rilevare che, ai fini dell'acquisto a non domino di cui all'art. 1994 cod.civ., la buona fede appare oggetto della presunzione di cui all'art. 1147 cod.civ..

Aggiungi un commento