Cass. civile, sez. II del 1997 numero 4328 (16/05/1997)


La buona fede nel possesso, dell' acquirente "a non domino" di bene mobile va presunta, ai sensi dell' art. 1147 cod. civ., con la conseguenza che spetta a chi rivendichi il bene, al fine di escludere in favore del possessore gli effetti di cui all' art. 1153 cod. civ., di fornire la prova della malafede o della colpa grave del possessore medesimo, al momento della consegna. Tale buona fede è perciò, incompatibile con la colpa grave di colui che non si sia accorto della lesione dell' altrui diritto solo perché ha omesso di usare quel minimo di comune diligenza che è proprio di ogni persona avveduta.Tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e tali da prevalere sull' indicata presunzione legale. Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non registrati, non si applica la norma di cui all' art. 1156 cod. civ., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del "possesso in buona fede vale titolo", quando ricorrono le condizioni stabiliti dall' art. 1153 cod. civ.

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