Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7202 (24/06/1995)


La buona fede rilevante, ai sensi dell' art. 1153 cod. civ., per l' acquisto della proprietà di beni mobili da parte dell' acquirente "a non domino", deve ricorrere solo nel momento dell' acquisto (mala fides superveniens non nocet") ed, essendo presunta iuris tantum, può essere vinta anche con illazioni, purché gravi, precise e concordanti, desunte da elementi di fatto coevi o precedenti all' acquisto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7202 (24/06/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti