Automaticità dell'acquisto dell'eredità in favore dello stato



L'art. 586 cod.civ. prevede che l'acquisto dell'eredità, in difetto di altri successibili, da parte dello Stato operi di diritto, automaticamente, senza che vi sia bisogno di alcuna accettazione nè espressa nè tacita. Nè lo Stato potrebbe ricusare la qualità di erede rinunziando, poichè la legge esclude espressamente questa possibilità, in accordanza con la finalità di assicurare comunque un erede che si curi della sistemazione dei rapporti giuridici già facenti capo al de cuius nota1.

Il momento dell'acquisto dell'eredità può essere variamente collocato: se il de cuius non ha lasciato nè testamento, nè coniuge nè alcun parente entro il sesto grado, l'acquisizione dell'eredità da parte dello Stato sarà immediata. Qualora invece i chiamati per legge o per testamento abbiano rinunziato o comunque abbiano perduto il diritto di accettare, l'acquisto interverrà soltanto all'esito di tali eventi. In ogni caso si reputa applicabile l'art.459 cod.civ., ai sensi del quale l'effetto acquisitivo dell'eredità retroagisce al tempo di apertura della successione.

Note

nota1

E' questa la ratio della disposizione normativa, che giustifica la prevista automaticità dell'acquisto, l'impossibilità di rinunziare e la limitazione della responsabilità intra vires per i debiti ed i legati (Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima: le vocazioni legittime, in Tratt.dir.priv., direttoda Rescigno, vol.V, t.1, Torino, 1997, p.454).

La peculiarità di questa successione aveva in passato fatto ritenere che si trattasse di un acquisto ex lege a titolo particolare (Santoro Passarelli, Appunti sulle successioni legittime, in Riv.it. scienze giuridiche, 1930, Roma, p.225) mentre oggi più non si dubita dell'assunzione in capo allo Stato della qualità di erede, sulla base della espressa conferma nel diritto positivo. Più precisamente nell'art.565 cod.civ. e 586 cod.civ. viene indicato lo Stato come un successibile. Si consideri inoltre che la vocazione dello Stato riguarda l'intera universalità dei beni del de cuius (Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1981, p.482; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.70 e Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.2, Milano, 2000, p.132).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CATTANEO, Le vocazioni anomale, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • GROSSO DEIANA, Le servitù prediali, Torino, 1963
  • MENGONI, Delle succesioni legittime, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1985
  • SANTORO PASSARELLI, Appunti sulle successioni legittime, Roma, Riv. it. scienze giur., 1930

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