Tribunale di Lodi, n.218/2005. Sulle conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 485 codice civile

L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ma, anche, quella di rinunciare all'eredità ai sensi del successivo art. 519 c.c., dovendo il chiamato - allo scadere del suddetto termine - essere considerato erede puro e semplice.

Commento

L'ipotesi di c.d. accettazione "presunta" d'eredità di cui all'art. 485 cod.civ. (norma da accomunare al riguardo alla disposizione di cui all'art. 487 cod.civ.) svolge un efficacia preclusiva non soltanto con riferimento alla possibilità di fruire dei vantaggi dell'accettazione beneficiata, bensì anche di quella di fare rinunzia all'eredità.

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