Patto di famiglia: l'imprenditore e il titolare di partecipazioni societarie



Figura centrale della nuova tipologia contrattuale costituita dal patto di famiglia è l' "imprenditore", tale appellato dalla norma di esordio di cui all'art. 768 bis cod.civ. , intesa a disegnare la nozione dell'istituto. E' l' "imprenditore" infatti che "trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda... ad uno o più discendenti". All'imprenditore è equiparato il "titolare di partecipazioni societarie" che analogamente trasferisca in tutto o in parte, le proprie quote.

Così definito il disponente (in base alle due distinte situazioni tipologiche descritte) in relazione all'oggetto di quanto questi va a trasferire ai discendenti attributari, sembrerebbe che il patto di famiglia possa avere ad oggetto ogni genere di cessione di azienda (anche parziale) o di quota di qualsivoglia società. Può definirsi come "patto di famiglia" anche quello in cui il padre, ex dipendente dello Stato, cede al figlio una delle azioni di una società quotata in borsa presenti nel proprio dossier titoli? Poichè si impone di dare al quesito, volutamente provocatorio, una risposta negativa, occorre indagare più approfonditamente sui caratteri che deve possedere l'azienda e, ancor più, la partecipazione sociale oggetto della negoziazione.

Assumendo in considerazione l'ipotesi dell'imprenditore che trasferisce la propria azienda, un primo quesito riguarda la possibilità di fare applicazione dell'istituto nel caso in cui la cessione dell'azienda sia operata da un soggetto che non riveste la qualità di imprenditore. Testualmente l'eventualità dovrebbe essere esclusa, ma dal punto di vista logico una tesi del genere parrebbe assolutamente irragionevole. Si pensi a Tizio che, avendo affittato la propria azienda a Caio, si è spogliato della propria qualità di imprenditore. Perchè non dovrebbe poter cedere il compendio aziendale, che pure gli appartiene, ai propri discendenti fruendo dell'istituto in esame? nota1. Pare in definitiva ragionevole dare una risposta affermativa al quesito sopra esposto.

Per quanto invece riguarda il titolare di partecipazione sociale, il legislatore non ha esplicitato alcuna speciale qualifica soggettiva nè fatto allusione ad un particolare tipo di società. Il cedente viene semplicemente definito come "titolare" delle quote. La latitudine della locuzione appare di per sè comprensiva di ogni situazione soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. Così il patto di famiglia potrebbe avere ad oggetto la nuda proprietà ovvero anche l'usufrutto sulle partecipazioni sociali. In proposito tuttavia viene in considerazione un'aspetto quantitivo che non può essere sottaciuto e del quale si è fatto sopra cenno. Non si può infatti immaginare che possa essere inquadrato nei patti di famiglia un accordo inteso a trasferire una quota anche minimale di partecipazione in una società di capitali del tutto avulsa da un qualsiasi ruolo personale del cedente nello svolgimento della vita sociale. Se la ratio del tipo negoziale in parola risiede nella razionalizzazione del fenomeno successorio riferibile alla gestione dell'impresa, non è in alcun modo possibile che il trasferimento della titolarità della quota al beneficiario vada disgiunto da una qualche potere di controllo o comunque di partecipazione alla conduzione dell'impresa. Sicuramente questa situazione sarà rinvenibile in riferimento alla titolarità di una quota di una società di persone tale da rendere effettivamente incisiva nella vita sociale la partecipazione del cedente. Assai meno certo è che la stessa cosa si possa dire nell'ipotesi di una quota, anche rilevante, in una società a base capitalistica (quand'anche si trattasse di una società a responsabilità limitata, tipo sociale che, in esito alla riforma del 2003, possiede una più spiccata connotazione personalistica). Ciò, si badi bene, quand'anche il disponente rivestisse la qualità di amministratore unico, carica che, come tale, non può dirsi certo strettamente dipendente dalla titolarità della quota oggetto del patto di famiglia. In definitiva il concetto evocato dal legislatore è intollerabilmente chiaroscurale, rendendo impraticabile all'interprete la ricerca di una apprezzabile soluzione intesa a dirimere i casi dubbi.

Note

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Nello stesso senso Fietta, Patto di famiglia in CNN 14 febbraio 2006.
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Bibliografia

  • FIETTA, Patto di famiglia, CNN 14 febbraio 2006

Prassi collegate

  • Patti di famiglia, trasferimento di partecipazioni societarie e legge finanziaria

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