Patti di accollo validi



Oltre ai patti sulle imposte sicuramente leciti che riguardano le rivalse facoltative, sono validi, nei limiti su indicati, anche i patti sulle imposte nell’ambito della rivalsa mediante addebito in fattura, mentre sono da escludere quelli relativi al rapporto di sostituzione che incidono sul rapporto tributario di natura pubblica.

In concreto i patti sulle imposte validi possono essere di due tipi:
  • patti che danno luogo ad un accollo interno, valido solo tra le parti. In tal caso, per il Fisco è del tutto irrilevante e, se del caso, l’azione fiscale sarà sempre diretta contro il vero soggetto passivo e non verso il soggetto accollante;
  • patti che danno luogo ad un accollo esterno, cioè rilevanti anche nei confronti del Fisco che potrà agire, oltre che nei confronti del debitore originario, anche nei confronti dell’accollante (è questa un’ipotesi civilisticamente inquadrabile nella categoria dei contratti a favore di terzo). In tale ultima ipotesi è aperta la questione se il Fisco acquisti un diritto nei confronti del terzo accollante potendo agire in via amministrativa mediante un atto impositivo ovvero con un’azione civile ovvero quali siano gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per agire nei confronti del terzo accollante per l’adempimento del debito fiscale.

Premesso che l’accollo dell’imposta non attribuisce all’accollante la posizione di contribuente o soggetto passivo d’imposta, ma solo lo status di obbligato in solido per patto negoziale, a mio avviso, è possibile concludere che l’Amministrazione finanziaria:
  • nei confronti del terzo accollante, potrà agire presso il Tribunale ordinario facendo ricorso agli strumenti offerti dal codice civile per l’accertamento del debito e per la riscossione per l’adempimento del debito fiscale nota1;
  • nei confronti del debitore accollato, vero contribuente e soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, potrà fare ricorso agli ordinari strumenti offerti dalle singole leggi d’imposta per l’accertamento e la riscossione dei tributi.

Note

nota1

Nel caso di volontaria assunzione dell’impegno di pagare le imposte dovute da un terzo, il nuovo debitore acquista non la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non potrà esercitare, nei confronti di costui, i propri poteri autoritativi di accertamento ed esazione, che le spettano esclusivamente nei confronti delle persone che, per legge (e non, come nella specie, negozialmente), sono tenute a soddisfare il credito fiscale (Cass. 28 marzo 1995, n. 3608).
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