Cass. civile, sez. I del 1978 numero 3856 (08/08/1978)


Il pagamento del debito prescritto - sempreché non sia stata già eccepita ed accertata la prescrizione - non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempimento di obbligazione civile, caratterizzato dalla rinunzia presunta ex lege a valersi della prescrizione già compiuta: esso è, perciò, atto non negoziale e non è impugnabile dal debitore a causa della propria incapacità (art. 1191 cod. civ.), non richiedendo, a differenza dell' esecuzione di obbligazione naturale, la capacità di agire del solvens.

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