Natura giuridica della comunione



La comunione, in base all'art. 1101 cod.civ. è caratterizzata dalla ripartizione del diritto afferente all'oggetto della relazione giuridica, vale a dire della cosa sulla quale essa incide, in quote ideali, indivise, di appartenenza individuale nota1.

Questa configurazione del fenomeno della contitolarità per quote della proprietà o degli altri diritti reali corrisponde alla co­munione di tipo romano, anche definibile di tipo individualistico. Ad essa si oppone la comunione di tipo germanico, anche definita "a mani riunite", di tipo collettivistico, connotata dall' assenza di determinazione di una quota specificamente riconducibile a ciascun soggetto partecipe: la cosa appartiene al gruppo come tale e non ai singoli nota2. Nel nostro ordinamento fenomeni in qualche misura riconducibili a questa figura possono essere individuati nell'appartenenza ad una collettività di speciali diritti (il pascolo, la raccolta dei funghi, della legna) sulle terre del civico demanio (usi civici) e la comunione tacita familiare di cui all'abrogato art. 2140 cod.civ. nota3.

Definita la comunione come appartenenza del diritto per quote facenti capo a ciascun partecipante, è necessario rilevare due aspetti: quello attinente alla relazione con la res ed il rapporto con gli altri contitolari.

La relazione giuridica si misura in riferimento alla consistenza della situazione soggettiva attiva spettante a ciascun soggetto che prende parte alla comunione. Comune può essere la proprietà, l'usufrutto, l'abitazione: è evidente che la natura del diritto reale costituisce la misura dei poteri che fanno capo ai contitolari sul bene. Con riferimento alle evidenze esterne, il diritto non appare certamente come frazionato. Rispetto agli estranei alla comunione la proprietà dell'appartamento in Roma, Via Appia che è in comunione tra Primo, Secondo e Terzo per la quota di un terzo ciascuno, non appartiene nè all'uno nè agli altri: appartiene a tutti e tre proprio perchè non è dato di poter distinguere tra tre distinte proprietà. V'è un diritto di proprietà soltanto, diritto che appartiene tanto a Primo, quanto a Secondo ed a Terzo, i quali dall'esterno vengono percepiti come i titolari di un unico diritto.

Primo, Secondo e Terzo non sono pertanto proprietari per un terzo ciascuno dell'appartamento inteso come cosa, come bene. Gli stessi sono titolari per un terzo ciascuno del diritto soggettivo di proprietà che, come tale, investe tutto l'appartamento. Ciascun partecipe alla comunione è titolare ( pro quota ) del diritto sull'intero bene, non già ciascuno è contitolare di una quota ideale del bene nota4.

Questo spiega perchè ciascuno dei contitolari può (prescindendo dalle ipotesi di prelazione legale o volontaria) liberamente alienare la propria quota (che, come tale, gli appartiene interamente) senza il consenso degli altri (art. 1103 cod.civ. ) mentre non è possibile vendere senza il concorso degli altri (l'intera) la cosa comune. Ciò importa altresì che il diritto di ciascuno contitolare non possa essere localizzato su una specifica parte della cosa, comprendendola interamente.

La costruzione alla quale si fa riferimento corrisponde alla teorica della c.d. proprietà plurima parziaria nota5, secondo la quale il concetto di quota deve essere correlato al diritto e non all'oggetto del diritto nota6.

A tale tesi sono state mosse critiche sulla scorta della ritenuta non frazionabilità dei poteri connessi al diritto soggettivo, alla quale è stato tuttavia facile replicare che non tanto si tratta di una ripartizione in quote di poteri quanto di una limitazione dei medesimi in rapporto alla concorrenza di analoghi poteri in capo ad altri soggetti nota7.

Proprio questa osservazione apre il campo alla considerazione nell'ambito della comunione del rapporto intercorrente tra i contitolari del diritto. Nell'esempio fatto Primo, Secondo, Terzo indubbiamente misurano i reciproci poteri sulla res in forza della quota di partecipazione. In questo senso la quota è il parametro in base al quale commisurare la situazione giuridica soggettiva spettante al soggetto partecipe alla comunione sull'oggetto (la cosa). La limitazione che è insita nel far capo dei poteri a più soggetti spiega le regole afferenti al godimento del bene comune (art. 1102 cod.civ. ), alla inalienabilità del bene se non con il consenso di tutti i partecipi.

Discusse sono le conseguenze del venir meno di una quota (per rinuncia ovvero per altra causa diversa dal trasferimento a titolo derivativo).

Il tema è strettamente annesso all'estensione del fenomeno dell' accrescimento, al quale occorre a questo proposito fare rinvio.

Note

nota1

V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.168.
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nota2

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.573.
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nota3

Si vedano Fragali, La comunione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, pp.34 e ss.; Piazza, voce Compascolo, in N.mo Dig. it., p.719; Maroi, voce Comunioni familiari tacite, in N. Dig. it., pp.559 e ss..
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nota4

Così, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.377; Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.270; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.264.
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nota5

V. Ferrini, Il regime positivo, e le costruzioni teoriche nel condominio, in Opere di Contardo Ferrini, IV, Milano, 1930, p.477.
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nota6

Secondo Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.296, questa concezione sarebbe ormai superata, lasciando posto ad una nozione di comunione fondata sul concetto di contitolarità del diritto di proprietà.
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nota7

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.451.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • FERRINI, Il regime positivo, e le costruzioni teoriche nel condominio, Milano, Opere di Contardo Ferrini, IV, 1930
  • FRAGALI, La comunione, la comunione in generale, la comunione edilizia, le altre comunioni speciali, Milano, Tratt.dir.civ. dir. da Cicu e Messineo, 1983
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
  • MAROI, Comunioni familiari tacite, N.Dig.it., III, 1938
  • PIAZZA, Compascolo, N.Dig.it., III, 1959

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