La fidejussione prestata a garanzia di un'obbligazione scaturente da un negozio annullabile deve essere reputata, ai sensi dell'
art.1939 cod.civ., non operativa
nota1.
Quale efficacia sortisce l'eventuale recupero dell'atto viziato per il tramite dell'eventuale convalida del negozio annullabile intervenuta ai sensi dell'art.
1444 cod.civ.?
Sembra pacifico in dottrina
nota2 che la convalida del negozio principale dal quale scaturisce l'obbligazione garantita valga ad impedire la caducazione della garanzia fidejussoria, la quale pertanto dovrebbe palesarsi come pienamente valida ed efficace. Occorre tuttavia rilevare che la Cassazione, sia pure in un tempo ormai lontano, aveva affermato un contrario parere (Cass. Civ. Sez. I,
131/1958 ).
Note
nota1
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1188, sottolinea come, al fine di considerare la fidejussione prestata inoperativa ex art.
1939 cod.civ. , l'obbligazione principale debba essere nulla e non già annullabile. In questo caso, infatti, "la fidejussione è valida pur se l'obbligazione è annullabile, ma non ancor annullata". Si veda anche Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1999, p.482.
top1nota2
Così, tra gli altri, Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p.221; Moretti, Fideiussione, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1980, p.221.
top2 Bibliografia
- BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
- GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, II, 1999
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MORETTI, Fideiussione, Torino , Giur.sist.civ. e comm., 1980