Il contratto estimatorio, stante il tenore letterale dell'
art.1556 cod.civ. viene qualificato come
contratto reale. La norma infatti è qualificata da una formulazione analoga a quella adoperata dal legislatore per altre negoziazioni dall'indubbia realità (cfr. gli artt.
1766 ,
1803 ,
1813 ,
2786 cod.civ.). Il perfezionamento del vincolo abbisogna dunque del consenso delle parti nonchè della consegna delle cose mobili che costituiscono l'oggetto del contratto all'accipiens
nota1. L'eventuale configurazione di un doppione meramente consensuale del contratto estimatorio è per lo più ritenuta ammissibile. In tal caso potrebbe bastare l'assunzione dell'obbligo di una delle parti a consegnare all'altra entro un certo termine determinate cose, mentre l'altra parte si obbligherebbe a pagarne il prezzo, riservandosi la facoltà di restituirle
nota2 .
Circa la ritenuta
unilateralità del contratto estimatorio è appena il caso di osservare come questa qualificazione, propria di tutti i contratti reali, abbia quale termine di riferimento unicamente la sussistenza in capo ad una parte di obbligazioni in senso tecnico, prescindendo dalla natura pur sempre di contratto a prestazioni corrispettive che è propria della negoziazione. La consegna delle cose mobili evidenzia infatti la sussistenza della sola obbligazione dell'accipiens in ordine al pagamento del prezzo o alla restituzione delle cose consegnate
nota3 .
Peraltro occorre sottolineare che l'unica obbligazione facente capo all'accipiens é quella del pagamento del prezzo: l'eventuale restituzione delle cose consegnate é soltanto prevista in facultate solutionis.
Viene in esame a questo proposito un'obbligazione facoltativa (o con facoltà alternativa, non già un'obbligazione alternativa).
Secondo un'opinione il contratto estimatorio darebbe vita ad un'investitura fiduciaria nota4. Questa costruzione, che nasce dall'esigenza di giustificare il fondamento dei poteri riconosciuti dalla legge all'accipiens, non può essere accolta. Essa importerebbe, tra l'altro, la natura di contratto caratterizzato dall'intuitus personae dell'estimatorio. In effetti il tradens non tanto si fida delle qualità personali dell'accipiens, quanto sulla solidità patrimoniale di costui, al quale vengono affidate merci per la vendita.
Note
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La realità di questo contratto si giustifica in relazione alle esigenze economiche dei contraenti. In particolare l'accipiens necessita della disponibilità dei beni sia dal punto di vista giuridico, sia da quello materiale: Giannattasio, Del contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.133.
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nota2
Analogamente Forchielli, Il contratto estimatorio nella più recente dottrina, in Riv.trim. dir. e proc.civ., 1955, p.457.
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nota3
Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile. Obbligazioni e contratti, Torino, 1992, p.605.
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nota4
Cfr. Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.165.
top4Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI- NATOLI, Diritto civile, Obbligazioni e contratti, Torino, 3, 1989
- FORCHIELLI, Il contratto estimatorio nella più recente dottrina, Riv.Trim. dir. e proc.civ., 1955
- GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
- VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974