Cass. civile, sez. I del 1988 numero 2876 (12/04/1988)


Nel cosiddetto mutuo di scopo, che si caratterizza per il fatto che una somma di denaro od altre cose fungibili vengono consegnate al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (nella specie, consegna di titoli al portatore per prestazione di garanzia in favore di istituto bancario), il venir meno o l'esaurimento di detta finalità determinano l'insorgere dell'obbligo di restituzione del mutuatario.

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