Modalità di consegna della cosa oggetto della vendita



Considerate le più specifiche prescrizioni relative a tipi speciali di vendita (cfr. l'art.1510 cod.civ. per quanto attiene alla vendita da piazza a piazza, l'art.1378 cod.civ. in tema di vendita di cose appartenenti ad un genus ), l'art. 1477 cod.civ. si occupa del tutto genericamente delle modalità di consegna di quanto oggetto del contratto.

La prima regola di cui alla norma citata è che la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. In secondo luogo, salvo una differente volontà delle parti, la cosa deve essere accompagnata dagli accessori nota1, dalle pertinenze e dai frutti dal giorno della vendita (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 28613/2022 in relazione anche alla distinzione tra "accessori d'uso" e pertinenze).
Il venditore deve inoltre consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.

Quanto alle altre modalità spazio-temporali della consegna, dovranno trovare applicazione i principi generali, prescindendo dall'esame delle forme che può assumere la consegna, dovendosi a questo riguardo fare rinvio alla trattazione fatta in tema di possesso, con particolare riferimento alle ipotesi di tradictio ficta o simbolica (es.: le chiavi di un appartamento)(Cass.Civ.Sez.II, 2386/98) nota2.

Così, con tutta evidenza, trattandosi di immobili la consegna interverrà nel luogo in cui essi si trovano, semprechè essa non intervenga simbolicamente, con la consegna delle chiavi ove stabilito contrattualmente (spesso avanti al pubblico ufficiale rogante). Quale criterio residuale, potrà essere utilizzato il disposto di cui all'ultimo comma del­l'art. 1182 cod.civ., ai sensi del quale l'obbligazione (in questo caso di consegna, ex art.1476 cod.civ. ) deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza nota3 .

Venendo in considerazione cose mobili, per lo più gioverà il rinvio all'art. 1510 cod.civ.. In difetto di patto o di uso contrario la consegna della cosa dovrà pertanto avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, qualora le parti ne fossero a conoscenza, oppure nel luogo in cui il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Infine nella vendita da piazza a piazza, quando cioè la cosa deve essere trasportata da un luogo ad un altro, il venditore (sempre in mancanza di patto o uso contrario) è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo le cose alla persona incaricata del trasporto o della spedizione nota4.

Circa il tempo della consegna, può analogamente valere la normativa prevista per il rapporto obbligatorio in generale dall'art. 1183 cod.civ.. Quando il momento della consegna non è stato determinato, il compratore potrà esigerla immediatamente nota5. In tutti i casi in cui, invece, in virtù degli usi, per la natura della prestazione ovvero per il modo e luogo dell'esecuzione, si palesasse necessario stabilire un termine, esso, mancando l'accordo delle parti, potrà venire fissato dal giudice (art. 1183, I comma, cod.civ.) nota6.

Se il termine per l'adempimento è invece rimesso alla volontà del debitore (il venditore), sarà ancora una volta il giudice a determinarlo secondo le circostanze; qualora infine esso fosse stato rimesso alla volontà del creditore (cioè il compratore), il termine potrà venir fissato su istanza del debitore che desidera essere liberato (art. 1183, II comma, cod.civ.).

Speciali modalità di consegna contraddistinguono la vendita con riserva di proprietà, qualificata dall'anticipazione della materiale disponibilità della cosa rispetto al tempo del trasferimento del diritto (art.1523 cod.civ.) nonché la vendita a consegne ripartite, caratterizzata da una pluralità di interventi del venditore.

Note

nota1

Si è ad esempio deciso che la copertura di un vano costituisca accessorio di questo e che, conseguentemente, sia compresa nella vendita di quest'ultimo (Cass. Civ. Sez. II, 392/75).
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nota2

Si pensi alle figure della traditio brevi manu e nel constitutum possessorium, nelle quali non ha luogo il passaggio materiale della cosa. Nella prima, infatti, avviene la conversione della detenzione in possesso, mentre nella seconda il soggetto possessore diviene detentore: cfr. Rubino, La compravendita , in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.479.
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nota3

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.83.
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nota4

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.48.
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nota5

Cioè nel momento in cui avviene il trasferimento del diritto: Gorla, La compravendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1937, p.80
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nota6

In questo senso Rubino, op.cit., p.475.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GORLA, La compravendita e la permuta, Torino, 1937
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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