Nella vendita c.d. "a consegne ripartite", la quale può avere ad oggetto sia cose mobili sia immobili,
è dedotta un'unica prestazione che viene frazionata nel tempo, intervenendo in una pluralità di momenti distinti nota1. In altre parole, il frazionamento della consegna dà luogo unicamente ad una speciale modalità di esecuzione di quella che rimane
la sola ed unica prestazione a carico del venditore.
La legge non si occupa espressamente della figura in considerazione. Tuttavia il II comma dell'
art.1518 cod.civ., dettato nella sezione relativa alla vendita di cose mobili, fa menzione della "vendita ad esecuzione periodica", nella quale la liquidazione del danno per inadempimento "si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne". A ben vedere la vendita con esecuzione periodica altro non è se non la vendita a consegne ripartite
nota2.
Il fatto che il contratto in esame dia luogo ad un'unica prestazione possiede notevoli implicazioni. Si pensi in primo luogo al termine per la denunzia per i vizi: esso è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali; la consegna delle partite successive non conta allo scopo di differire il relativo termine (Cass.Civ.Sez.II,
4019/99; Cass.Civ.Sez.II,
6855/93).
E' inoltre incompatibile l'apposizione di una clausola di rinnovazione tacita che si riferisce ai contratti di durata quali la somministrazione, dal momento che il contratto di vendita si esaurisce naturalmente con l'adempimento dell'unica prestazione (ancorchè eseguita in una pluralità di momenti diversi)(Cass.Civ.Sez.II,
6107/87)
nota3.
Note
nota1
Chiara, sotto questo profilo, è la differenza rispetto alla somministrazione, nella quale, invece, si ha una pluralità di prestazioni, ciascuna delle quali è autonomamente valutabile: cfr.Cass. Civ. Sez. II,
7380/91.
top1nota2
Più corretta dunque sarebbe stata la sua definizione come "vendita ad esecuzione frazionata": così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.490.
top2nota3
Inapplicabili saranno anche le norme dettate dal codice per i contratti ad esecuzione continuata o periodica: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.83.
top3Bibliografia
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971